Statuto EMCC Italia

TITOLO I: DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

È costituita a tempo indeterminato, un’associazione denominata “European Mentoring and Coaching Council Italia” (EMCC Italia), d’ora in poi, denominata “EMCC Italia” o “l’Associazione”.  L’Associazione ha sede in Milano, Il Consiglio Direttivo stabilisce la sede legale dell’Associazione, ha facoltà di trasferirla e di istituire e sopprimere sedi secondarie, dandone comunicazione ai soci tramite il sito web e altri mezzi informatici.

TITOLO II: SCOPO

Articolo 2

L’Associazione non ha carattere politico e non persegue fini di lucro e ha come scopo di promuovere la professionalizzazione del mentoring, del coaching e della supervision in Italia, sviluppare la credibilità e la qualità di tali professioni, e favorire la collaborazione tra i professionisti, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, nonché la crescita professionale e personale dei suoi associati.

Articolo 2.1

EMCC Italia condivide e aderisce al “Codice etico” (Code of Ethics) dell’European Mentoring and Coaching Council (d’ora in poi denominato “EMCC”) e ne rappresenta i valori sul territorio italiano.

Articolo 2.2

Le sue finalità sono:

  1. Diffondere la conoscenza del mentoring, del coaching e della supervision.
  2. Contribuire al riconoscimento del mentoring, del coaching e della supervision come professioni.
  3. Fornire gli standard (validi per i propri iscritti) per l’esercizio delle professioni del mentoring, del coaching e della supervision e le linee guida dei programmi di formazione.
  4. Favorire lo sviluppo professionale dei mentor, dei coach e dei supervisor.
  5. Accrescere la consapevolezza sulle metodologie sperimentate.
  6. Promuovere lo sviluppo dei membri attraverso il loro coinvolgimento attivo nell’associazione.
  7. Coinvolgere nelle proprie attività di diffusione del mentoring, del coaching e della supervision gli enti locali, amministrazioni pubbliche, distretti scolastici, ecc.
  8. Organizzare la formazione permanente dei propri iscritti, anche a livello internazionale e/o virtuale (via web), tramite conferenze, seminari, convegni, workshop, (networking) meeting, comunità di pratica, supervisione di pratica, corsi, attività di formazione, pubblicazioni, trasmissioni, comunicazioni e altro.

Articolo 2.3

L’Associazione potrà svolgere attività diverse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO III: VALORI

Articolo 3

L’associazione si propone di svolgere qualsiasi attività che permetta di raggiungere il suo scopo e le sue finalità, basandosi sui seguenti valori:

  1. Umanità (benevolenza, compassione, attenzione, rispetto).
  2. Professionalità (standard, metodologie sperimentate, riflessioni, sviluppo personale e professionale, supervisione).
  3. Diversità (sesso, etnia e appartenenza sociale, nazionalità, professione, lingua).
  4. Integrità (rispetto dei valori e degli standard).
  5. Crescita collaborativa (accrescere il valore attraverso un dialogo trasparente e una collaborazione proattiva).

TITOLO IV: FONTI DI FINANZIAMENTO

Articolo 4

  • L’associazione si finanzia in via preminente e preferenziale attraverso le quote associative.
  • L’associazione si finanzia anche attraverso i proventi che deriveranno da attività collaterali, sempre strettamente connesse con le finalità del presente statuto.
  • L’associazione si finanzia anche attraverso i proventi derivanti da iniziative dedicate alla formazione e all’aggiornamento degli associati.
  • L’associazione, ove lo ritenga o sia necessario, accede a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere lo scopo sociale.

Articolo 4.1

Le quote di associazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo e  sono valide  12 mesi:  dal primo gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso oppure, nel caso la prima richiesta di adesione/associazione avvenga  durante il corso dell’anno civile, per  12 mesi solari a partire da quello successivo all’adesione.

Articolo 4.2

Le quote devono essere versate ogni anno entro il mese solare successivo alla scadenza.  In caso di mancato pagamento della quota, i servizi e i diritti verranno sospesi fino alla regolarizzazione del pagamento della quota dovuta.

Articolo 4.3

Le quote non sono cedibili né rivalutabili o trasmissibili neanche “mortis causa”.

Articolo 4.4

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da quote annuali di associazione/adesione, contributi corrisposti dai soci o dagli aderenti, stanziamenti speciali deliberati di volta in volta dal Consiglio Direttivo per necessità o per integrazione dei fondi occorrenti per il regolare funzionamento dell’Associazione, eccedenze attive delle gestioni annuali, contributi, liberalità e finanziamenti erogati da Enti Pubblici o privati in relazione ai fini istituzionali, e da eventuali beni, mobili e immobili, di proprietà dell’Associazione o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

Articolo 4.5

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi e le finalità indicate in questo Statuto.

TITOLO V: MODALITÀ PARTECIPATIVE ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5

In seno all’associazione, EMCC Italia distingue due modalità partecipative distinte: “socio” e “aderente”.

Articolo 5.1

Possono fare richiesta d’associarsi con la qualifica di «Socio» tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitino professionalmente in Italia l’attività di coaching/mentoring/supervision e abbiano pagato la quota associativa per l’anno in corso, così come definita ogni anno dal Consiglio Direttivo. I soci di EMCC Italia pagano annualmente la quota associativa e la loro associazione deve essere regolarmente rinnovata  alla scadenza per mantenere lo stato di associato.

Articolo 5.2

Il socio parteciperà alla vita associativa e prenderà parte alle decisioni fondamentali che indirizzano l’attività sociale, tra queste si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’approvazione del bilancio, la nomina del Consiglio Direttivo e le modifiche statutarie. Tutti i soci avranno diritto a un (1) voto sulle questioni per le quali è previsto il voto degli associati di EMCC Italia.

Articolo 5.3

Per diventare Socio è necessario presentare all’Associazione una domanda di ammissione. La domanda di ammissione a EMCC Italia dovrà essere compilata secondo le modalità prescritte dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo esamina la domanda ed esprime il proprio parere. Con l’accettazione della domanda, il richiedente assume la qualifica di Socio ed acquisirà tutti i diritti e i doveri previsti dallo Statuto per i Soci. Tra questi si cita in via esplicita l’utilizzo di simboli, marchi e nome di EMCC, in ottemperanza alle policies nazionali ed internazionali di EMCC. I soci saranno resi pubblici sul sito dell’associazione e iscritti progressivamente nel registro soci dell’associazione.

Articolo 5.4

Ogni Socio deve informare i propri clienti della sua adesione a EMCC Italia, indicando il proprio numero d’iscrizione, e della sua conseguente uniformazione al relativo Codice Etico, indicando il luogo, anche digitale,  nel quale è possibile prendere visione dello stesso.

Articolo 5.5

Possono fare richiesta d’aderire con la qualifica di «Aderente» tutte le persone fisiche e giuridiche che, pur non esercitando professionalmente l’attività di coaching, di mentoring o supervision, sono interessate ad approfondire le tematiche che riguardano queste discipline.

Articolo 5.6

La persona interessata ad aderire all’associazione presenta a EMCC Italia una domanda di adesione, corredata dal giustificativo di pagamento relativo alla quota di iscrizione, attraverso le modalità previste, che, se accettata dal Consiglio Direttivo, consente all’Aderente di partecipare agli eventi organizzati da EMCC Italia. La domanda di adesione a EMCC Italia dovrà essere compilata secondo le modalità prescritte dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5.7

L’Aderente acquisisce il solo diritto a partecipare alle attività di EMCC Italia, ma non ha diritto a partecipare alle Assemblee, non ha diritto al voto, non può eleggere il Consiglio Direttivo e non può farne parte. Il costo dell’adesione è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5.8

Ogni socio e aderente deve rispettare:

  1. il presente Statuto;
  2. il “Codice etico” (Code of Ethics);
  3. la politica in materia di diversità di EMCC;
  4. le linee guida sull’utilizzo dei marchi e loghi EMCC e EMCC Italia;
  5. tutte le norme e/o regolamenti e/o disposizioni emanati dal Consiglio Direttivo di EMCC Italia;
  6. pagare annualmente il rinnovo dell’iscrizione a EMCC Italia come e quando dovuto;
  7. gli associati, escluso gli aderenti, dovranno sottoporsi, ove richiesto, alla verifica della condotta etica e deontologica da parte di EMCC Italia.

Articolo 5.9

Ogni associato può rassegnare le sue dimissioni da EMCC Italia fornendo comunicazione scritta al Consiglio Direttivo di EMCC Italia, provvedendo al pagamento di eventuali spese, quote o quanto altro eventualmente in sospeso. In caso di dimissioni non sarà restituita alcuna somma relativa alla quota di iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione o altra spesa da parte di EMCC Italia.

Articolo 5.10

Ogni associato può essere sospeso o espulso da EMCC Italia con voto di maggioranza del Consiglio Direttivo per violazione degli obblighi scaturenti dal presente statuto o dal codice etico di EMCC Italia o per segnalazione del Collegio dei Probiviri di EMCC Italia.

Articolo 5.11

Tranne nel caso di mancato pagamento di quote, il voto per sospensione o espulsione di un socio avverrà entro quindici (15) giorni dal ricevimento del reclamo che lo riguarda. L’espulsione o la sospensione, chiaramente motivata, avrà effetto dopo una comunicazione scritta inoltrata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro cinque (5) giorni dal ricevimento della comunicazione, l’associato potrà fare reclamo e chiedere di essere ascoltato prima che la sospensione o l’espulsione abbia effetto. Decorsi i cinque (5) giorni dal ricevimento della comunicazione, il provvedimento avrà efficacia.

Articolo 5.12

Nel corso del periodo di sospensione, un associato non è autorizzato ad espletare alcuno dei diritti e dei privilegi dell’associato, incluso il diritto al voto. Tutti i diritti e i privilegi dell’associato, incluso il diritto al voto, cessano con l’espulsione di tale socio. La perdita, a qualsiasi titolo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione.

Articolo 5.13

Ogni ex-membro sospeso o espulso può richiedere la reintegrazione compilando una domanda di associazione o adesione, sottoponendo per iscritto tale domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione che sarà deputato alla valutazione.

Articolo 5.14

L’adesione a EMCC Italia è personale e nominativa e non è cedibile né trasferibile. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Articolo 5.15

Ogni socio di EMCC Italia, inadempiente nel pagamento delle quote alla scadenza definita, decorso un periodo di trenta (30) giorni, perderà tutti i diritti e i privilegi di appartenenza, a meno che lo stesso richieda una sospensione, comunque soggetta ad approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 5.16

Nessun rimborso verrà effettuato a qualunque socio che termini per qualsivoglia ragione la sua adesione.

TITOLO VI: ORGANI SOCIALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 6

Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, a sua discrezione, potrà definire specifiche unità organizzative. L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di tre (3) a un massimo di quindici (15) membri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente. Tutte le cariche sociali sono esercitate gratuitamente. E’ pertanto ammesso il rimborso delle spese documentate.

Articolo 6.1

L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, completo di un rendiconto economico e finanziario, e preventivo.

L’Assemblea inoltre e tra l’altro:

  • provvede alla nomina dei Consiglieri;
  • provvede alla nomina del Collegio dei Probiviri;
  • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione qualora sottoposti a valutazione da parte del Consiglio Direttivo;
  • delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  • ratifica, su richiesta del Consiglio Direttivo, gli eventuali regolamenti che possono disciplinare l’attività dell’Associazione;
  • delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 6.2

Le riunioni straordinarie dell’Assemblea potranno essere convocate dal Consiglio Direttivo, con una maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in qualsiasi momento, o dovranno essere convocate dal Presidente a seguito della ricezione di una richiesta scritta firmata (o via email con un indirizzo conosciuto dall’Associazione) da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con il versamento delle quote associative. La convocazione, a cura del presidente o, in difetto, del vice presidente, dovrà avvenire entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta. L’attività discussa in ogni riunione straordinaria dovrà essere indicata nell’avviso, e nessun altro argomento potrà essere trattato.

Articolo 6.3

L’eventuale scioglimento e liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio saranno deliberati dall’Assemblea straordinaria.

Articolo 6.4

Le convocazioni dell’Assemblea devono essere notificate per iscritto ed inviate mediante posta elettronica o pubblicate tramite il sito web dell’Associazione, non meno di dieci (10) giorni prima della data della riunione. La presenza dei soci potrà essere fisica o tramite videoconferenza purché sia accertata l’identità delle persone partecipanti e che queste siano in grado di poter comunicare tra loro.

Articolo 6.5

Ogni Socio individuale di EMCC Italia disporrà di un (1) voto di persona e di massimo due, per delega scritta, datata e firmata dal socio. La delega dovrà specificare la particolare riunione alla quale è applicabile. Il numero massimo di deleghe (sempre scritte) sarà di due (2) per socio avente diritto. I gruppi di Soci che appartengono a una Organizzazione (persona giuridica) associata possono esprimere un massimo di 2 voti per ogni Organizzazione. 

Articolo 6.6

Salvo che non sia specificatamente prevista una diversa maggioranza, l’Assemblea decide a maggioranza dei soci di EMCC Italia presenti e votanti.

Articolo 6.7

Per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, l’Assemblea delibererà con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Articolo 6.8

E’ ammesso su decisione del Consiglio Direttivo il voto per corrispondenza che dovrà essere inviato agli associati al recapito che hanno comunicato, i quali esprimeranno il proprio voto così come previsto nell’avviso di convocazione.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre (3) anni, salvo dimissioni. Il Consiglio Direttivo eserciterà la sua autorità sulle linee politiche, sui servizi, programmi e bilanci di tutte le unità organizzative, comprese le qualifiche per essere socio e le partnership istituzionali o interassociative, se non diversamente indicato in questo Statuto. Le attività, le politiche, i programmi e le unità organizzative non dovranno essere in conflitto con i principi e le norme espresse dallo Statuto.

Articolo 7.1

Il Consiglio Direttivo gestisce l’Associazione e ne ha la direzione organizzativa e amministrativa nonché la responsabilità di supervisionare le finanze e le attività.

Articolo 7.2

Il Consiglio Direttivo può istituire, autorizzare e coordinare l’istituzione di sedi secondarie o periferiche e sezioni territoriali dell’Associazione in tutta la Unione Europea, opportunamente informandone i soci. Si avvale a tal fine di Local Ambassador. Inoltre, può istituire una o più commissioni di lavoro nominando il responsabile di ciascuna. Tali commissioni potranno far pervenire al Consiglio i loro pareri aventi carattere puramente informativo o essere consultati dal Consiglio ai fini delle decisioni dello stesso.

Articolo 7.3

Il Consiglio Direttivo ha i pieni poteri e l’autorità di mettere in pratica le risoluzioni e le decisioni di EMCC Italia, di determinare le proprie politiche e strategie ed interpretare il presente Statuto. Inoltre, il Consiglio Direttivo può emanare norme e regolamenti.

Articolo 7.4

Il Consiglio Direttivo può stabilire rapporti con altri gruppi, organizzazioni, associazioni e/o istituzioni, a livello nazionale e internazionale, che ritenga opportuno nell’interesse degli associati e ne può stabilire i termini e le condizioni di collaborazione.

Articolo 7.5

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

  • Le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione.
  • Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione.
  • La redazione annuale e la presentazione in Assemblea del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo.
  • La determinazione delle quote associative.
  • La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.
  • Le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea.
  • La verifica dei prerequisiti e la delibera sull’ammissione di nuovi soci, se non delegata.
  • Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
  • L’elezione e la nomina dei Local Ambassador, della Commissione Tecnico-Scientifica, del Collegio dei Probiviri.

Articolo 7.6

I Consiglieri al loro interno individueranno le figure del Presidente, Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere; le figure di Segretario e Tesoriere possono essere assunte da un unico Consigliere che assume la figura di Segretario Generale. I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea e restano in carica, salvo dimissioni, fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Articolo 7.7

Le dimissioni di un Consigliere dovranno essere notificate per iscritto (tramite lettera o email) al Presidente del Consiglio, il quale ne dovrà confermare l’accettazione entro i cinque (5) giorni. Esse prenderanno effetto quando sarà stato eletto dall’Assemblea un nuovo Consigliere per sostituire il Consigliere dimissionario. La riunione straordinaria dell’Assemblea verrà convocata dal Presidente del Consiglio non più di dieci (10) giorni dopo il ricevimento della richiesta di dimissioni del Consigliere e dovrà aver luogo non più di sessanta (60) giorni dopo il ricevimento della notifica delle dimissioni.

Articolo 7.8

Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono almeno quattro (4) volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o almeno due consiglieri lo riterranno necessario, e si possono svolgere sia di persona, sia virtualmente (in teleconferenza), a condizione che tutte le parti possano comunicare.

Articolo 7.9

L’avviso di riunione del Consiglio Direttivo sarà dato a tutti i componenti, personalmente o per e-mail, almeno dieci (10) giorni prima della data stabilita per tale riunione. Per riunioni in cui si renda necessaria la presenza, la notifica dovrà essere fatta almeno sessanta (60) giorni in anticipo.  Prima di ogni riunione del Consiglio Direttivo, ciascun membro può, per iscritto, rinunciare a tale incontro con almeno sette (7) giorni di anticipo e tale rinuncia deve essere considerata come avviso dato.

Articolo 7.10

Il quorum è costituito dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. Le attività e transazioni così trattate saranno considerate valide a tutti gli effetti.

Articolo 7.11

Il diritto di voto dei Consiglieri non potrà essere delegato. Le votazioni avvenute per posta elettronica o via web dai Consiglieri saranno considerate valide.

Articolo 7.12

Le delibere sono prese a maggioranza dei partecipanti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente oppure del Vice Presidente o del Segretario Generale da lui delegato a presiedere il Consiglio nel caso di una sua eventuale assenza.  Nelle votazioni segrete la parità equivale al rigetto.

Articolo 7.13

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso, il Presidente o, in caso d’impedimento il Vicepresidente, dovrà entro quindici (15) giorni convocare l’Assemblea straordinaria da tenersi entro i successivi trenta (30) giorni, curando l’ordinaria amministrazione.

Articolo 7.14

Dopo due (2) assenze non giustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo nel corso di un anno, il Consigliere decadrà automaticamente dal seggio. Ogni membro del Consiglio può essere allontanato dall’incarico con voto di tre-quarti (3/4) del Consiglio Direttivo nell’ambito di una riunione convocata, specificamente. L’allontanamento deve avere come motivazione la mancanza del rispetto delle  norme statutarie, etiche e deontologiche. Al membro sarà fornita comunicazione scritta almeno dieci (10) giorni prima della riunione, con chiara motivazione dell’allontanamento, e gli verrà data possibilità di essere ascoltato e/o di presentare comunicazioni scritte in tale circostanza.

Articolo 8

Il Presidente è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. Per quanto concerne la gestione straordinaria, il Presidente opererà in coordinamento con il Consiglio direttivo, sottoponendo allo stesso per l’approvazione le decisioni e gli atti ritenuti oggetto della stessa gestione straordinaria. Al Presidente competono in particolare le decisioni inerenti alle spese ordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione. Decide inoltre dell’affidamento dei mezzi e delle strutture associative.  Per quanto riguarda le spese straordinarie, il Presidente potrà effettuarle solo dopo aver ottenuto l’approvazione del Consiglio Direttivo.

E’ facoltà del Presidente avvalersi di un Comitato Esecutivo per far fronte ad aspetti di gestione urgenti o specifici. Su tali aspetti il Comitato Esecutivo opererà nell’ambito dei poteri del Presidente, in alternativa, sottoponendo eventuali decisioni che escano da tale perimetro all’approvazione del Consiglio Direttivo oppure su delega del Consiglio stesso. I componenti del Comitato Esecutivo saranno parte dei membri eletti del Consiglio Direttivo.

Articolo 8.1

In particolare, il Presidente potrà:

  • Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati.
  • Acquistare strumentazioni, arredi e materiali inventariabili e non, per condurre ricerche e studi, nonché allestire locali adeguati allo scopo.
  • Assumere personale al fine di potere svolgere le attività che consentono di raggiungere lo scopo sociale.
  • Impegnare l’associazione con transazioni che non abbiano un valore superiore a euro 1000. Per importi superiori e, comunque, non oltre euro 5000 sarà richiesta la firma abbinata col Tesoriere. Per importi superiori a euro 5000 sarà necessaria l’approvazione preventiva del Consiglio Direttivo.

Articolo 8.2

Per gli atti di straordinaria amministrazione, il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato, secondo quanto previsto all’articolo 8.

Articolo 8.3

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, esercita le funzioni all’interno delle deleghe ricevute e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 10

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, compreso il registro soci.

Articolo 11

Il Tesoriere amministra le finanze di EMCC Italia in accordo con quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e secondo le indicazioni della Presidenza, nel rispetto dei poteri previsti dal presente statuto.

Articolo 11.1

Il Tesoriere tiene conto delle entrate e delle spese e presenta i bilanci preventivi e consuntivi. Per i suoi scopi può avvalersi di consulenti esterni. Su delibera del Consiglio Direttivo, il Tesoriere affianca il Presidente nella firma degli atti relativi a movimenti bancari, per quanto previsto dall’articolo 8.1.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente elegge e nomina i Local Ambassador. Ogni Local Ambassador, deve essere regolarmente iscritto come Socio per tutto il periodo in cui ricopre l’incarico, rimane in carica (salvo dimissioni) fino alla fine del mandato triennale del Consiglio Direttivo, alla scadenza del quale dovrà essere formalmente confermato dal Direttivo entrante.

Articolo 12.1

Ogni Local Ambassador presidia un territorio o un segmento professionale specifici allo scopo di incrementare l’immagine di EMCC Italia e la base associativa nell’ambito dell’area assegnata. Può a questo scopo predisporre incontri o eventi avvalendosi, se necessario, di un budget approvato dal Consiglio Direttivo.   

Articolo 12.2

I Local Ambassador mantengono un costante contatto con i Soci e i potenziali soci dell’area assegnata e con il Consiglio Direttivo, tramite un membro del Consiglio delegato e il Presidente. Ciò allo scopo di mantenere un flusso costante di informazioni, comunicazioni, feed back a due vie per garantire la massima presenza e visibilità di EMCC Italia e il contatto capillare con i potenziali nuovi associati.

Articolo 13

Il consiglio Direttivo elegge e nomina la Commissione Tecnico-Scientifica di EMCC Italia. Tale commissione potrà essere composta da un minimo di tre persone a un massimo di dieci.

Articolo 13.1

La Commissione Tecnico-Scientifica vigilerà che tutti i soci si attengano agli standard qualitativi di EMCC Italia, come descritti dal documento disponibile sul sito dell’associazione.

Articolo 13.2

La Commissione Tecnico-Scientifica vigilerà che tutti i soci rispettino quanto previsto dal documento relativo alla formazione permanente, cui tutti gli associati sono tenuti. Tale documento è disponibile sul sito dell’associazione.

Articolo 14

Il consiglio Direttivo elegge e nomina il Collegio dei Probiviri di EMCC Italia. Il Collegio dei Probiviri controlla che i soci e gli altri organi statutari rispettino le norme statutarie. Può essere composto al minimo da un membro, nel qual caso si prevede un membro supplente, e massimo da tre, nel qual caso si prevedono tre membri supplenti.

Articolo 14.1

Il Collegio dei Probiviri dirime eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il giudizio è inappellabile con assicurazione alla parte contestata del diritto di difesa nel procedimento disciplinare.

Articolo 14.2

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci. Pur non rispondendo al Consiglio Direttivo, relaziona quest’ultimo periodicamente circa la propria attività.

Articolo 14.3

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Articolo 14.4

La carica di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con l’iscrizione all’associazione. Nessun componente del Collegio dei Probiviri può essere membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

EMCC dispone di uno Sportello per il Cittadino Consumatore affidato al consigliere preposto alle relazioni con il pubblico e con i consumatori, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206. Attraverso lo sportello è possibile ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. EMCC pubblica sul suo sito web e sui canali social nazionali, tutti gli elementi informativi utili per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.

TITOLO VII: ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 16

L’anno fiscale di EMCC Italia inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 16.1

Entro la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione di un bilancio preventivo per l’anno in corso. Entro quattro (4) mesi dalla chiusura di detto esercizio, il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione di un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

TITOLO VIII: RETTIFICHE

Articolo 17

Le modifiche o abrogazioni del presente Statuto avverranno a maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci EMCC Italia che esprimono il proprio voto. EMCC Italia dovrà avvisare i soci di tali proposte non meno di trenta (30) giorni prima della votazione. Il voto può avvenire via e-mail o via web con lo scopo di considerare lo Statuto rettificato. L’avviso di tale statuto rettificato dovrà anche essere pubblicato sul sito web dell’Associazione.

TITOLO IX: SCIOGLIMENTO

Articolo 18

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti e su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori e detterà le norme per la liquidazione. L’eventuale patrimonio residuo, dedotto ogni passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

TITOLO X: NORME FINALI

Articolo 19

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra il Consiglio Direttivo e i Soci, in ordine all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D.lgs. 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso un Organismo iscritto nell’apposito elenco a cura del Ministero della Giustizia. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale.

Articolo 19.1

Qualora la controversia non si fosse risolta in sede di mediazione, e fosse compromettibile in arbitri, saranno risolte mediante arbitrato. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Articolo 20

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.